Vittoria ricorso "Conto Energia"

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GRANDE VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE CNTTV Con l’importante decisione del 18 ottobre 2006, il TAR della Lombardia (Milano) ha accolto il ricorso promosso da alcuni ricorrenti, patrocinati dagli Avv.ti Alessandro Tarducci, Iacopo Tozzi e Riccardo Tagliaferri dello Studio Legale CNTTV di Firenze, e, per l’effetto, ha annullato, l’art.8, comma 1 del DM 6.2.2006 impugnato.

In particolare, l’art.8, comma 1, stabiliva che le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, commi 1 e 4, si dovevano applicare alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005. Per quel che qui interessa, l’art.4 in questione (Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005) stabiliva – al comma 1 – che l'art. 6, comma 6 del DM 28.7.2005 veniva sostituito dal seguente: «L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art. 6, comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat», di fatto, precludendo a coloro che avevano presentato domanda sotto la vigenza del DM 28.7.2005 di beneficiare della rivalutazione Istat sulle tariffe incentivanti. Oggi non sarà più così. A breve, e appena avute le motivazioni della sentenza, forniremo ulteriori chiarimenti in merito al ricorso e ai successivi scenari che potrà aprire una tale decisione.
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