Decreto sul Fotovoltaico

fotovoltaico

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007, (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007), avente ad oggetto “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003”, presenta alcune previsioni che appaiono sin da una prima lettura illegittime o comunque lesive dei diritti di coloro che hanno avuto accesso al fotovoltaico.

Il Decreto Ministeriale in questione, infatti, nelle disposizioni finali, introdotte dall'art. 16 di esso, ha espressamente statuito che "In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai Decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 26 febbraio 2006 non si dà luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie" (cfr. comma 3) e che "Fermo restando quanto disposto all'art. 4 comma 7 i soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità ai fini dell'accesso delle tariffe" (cfr comma 6). E’ evidente che dal tenore letterale di tali previsioni introdotte dal nuovo DM, sembrerebbe evincersi la cancellazione tout court di ogni criterio di priorità (che al contrario era contemplato nei precedenti DM) in favore di coloro che (come la ricorrente) avevano già presentato domanda l'anno precedente, ed essa era rimasta senza soddisfazione per raggiunti limiti di potenza.