CLASS ACTION: Forum Energia, Amici della Terra e Studio Legale CNTTV a tutela dellAmbiente
E’ arrivata in Italia la class action o azione collettiva. L’ordinamento italiano, da oggi, contempla l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori/utenti.
Dal prossimo luglio 2008 i diritti e gli interessi degli utenti pregiudicati da illeciti legati all’energia e all’ambiente in genere (e non solo), potranno trovare tutela nelle azioni collettive ottenendo sia la remissione in pristino ma anche un risarcimento del danno.
La Legge Finanziaria 2008 [1] ha, infatti, previsto all’art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli utenti/consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali voltealla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ovvero dei cittadini, che singolarmente sono indifesi, ma assieme possono fare molto.
Lo Studio Legale CNTTV supporterà i cittadini nello studio delle questioni che potranno essere sottoposte allo Studio Legale per un primo vaglio circa la loro fattibilità.
Ma vediamo, in poche parole, cosa dispone la legge e le peculiarità della nuova normativa.
La legge recentemente approvata dal Parlamento ha come vedremo caratteristiche diverse che, più che una azione di classe la qualificano come un’azione di gruppo. Vediamo perché.A) Legittimazione attiva
Tutti hanno la possibilità di agire citando in giudizio l’Impresa che ha inquinato etc etc attraverso, alternativamente,
- le Associazioni dei consumatori legalmente riconosciute in quanto iscritte nell’Albo Nazionale previsto dalla legge;
- le Associazioni che sono adeguatamente rappresentative degli interessi fatti valere, come quelle, ad esempio, ambientaliste;
- i Comitati (costituiti appositamente per tutelare i diritti che si chiede vangano tutelati con la causa promossa attraverso l’azione collettiva).
Il legislatore ha dato dunque la possibilità di agire alle Associazioni dei consumatori in maniera generale, mentre l’ha data ad associazioni e comitati solamente per agire a favore dei soggetti ai quali si rivolgono e nell’ambito delle loro specificità; ancorché occorre ricordare che le Associazioni ambientaliste hanno una legittimazione generale quando si tratta di ambiente.
Questa rappresenta una novità rispetto al progetto di legge e costituisce un indubbio allargamento dei soggetti legittimati.
B) Ambito di applicazione
La legge nasce a “tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”.
L’ambito di applicazione è quindi delimitato dai concetti di consumatore e di utente (la legge è, infatti, inserita nel codice del consumo del quale costituisce l’art. 140).
L’azione, tuttavia, pur nascendo nell’ambito contrattuale ed esplicando in esso i suoi effetti principali, è pensata per la tutela contro “atti illeciti extracontrattuali” (come, a titolo esemplificativo, i danni all’ambiente).
Dunque, se da una parte, vi si ricomprende tutte le casistiche dei contratti di cui all’art. 1342 del codice civile ed in quelle, comunque di origine contrattuale, nelle quali sono “lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti” per “pratiche commerciali scorrette” o per “comportamenti anticoncorrenziali”, vi è anche contemplata l’ipotesi della “conseguenza di atti illeciti extracontrattuali”.
Pur non venendo contemplata la esplicita possibilità di dichiarare la risoluzione dei contratti riteniamo che la stessa la si possa individuare e ricomprendere nella restituzione delle somme che fa venir meno la struttura sinallagmatica del contratto medesimo.
Sarà la dottrina e la giurisprudenza,a seguito dei primi casi di azioni collettive a dover provvedere a riempire i vuoti.
D) La partecipazioneI “consumatori e gli utenti” potranno comunicare la propria adesione o addirittura intervenire nel giudizio anche successivamente all’instaurazione dell’azione promossa dalla Associazione e/o Comitato, e cioè anche dopo che il Tribunale avrà deliberato se l’associazione o il comitato preponente sono “adeguatamente rappresentativi “e sulla “ammissibilità della domanda”e fino alla chiusura dell’istruttoria (in questo caso diventandone parte).
Si ricorda che l’adesione o l’intervento sono fondamentali perché solo questi soggetti possono giovarsi della decisione del Tribunale e possono conseguentemente ottenere il risarcimento del danno e se del caso al restituzione delle somme.
E) La pubblicitàIl Tribunale, con la decisione circa l’ammissibilità della domanda, dispone anche sulla pubblicità da dare alla pendenza del giudizio al fine di consentire a più soggetti possibile di esserne informati e decidere se partecipare con l’adesione o con l’intervento. F) La decisione“Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio.”
“Se possibile allo stato degli atti il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente”.
Dalla lettera della legge appare possibile superare la fase successiva della determinazione del risarcimento del danno o delle restituzioni che è demandata ad una camera di conciliazione.
L’impresa convenuta può comunque da questo momento ed in particolare entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza depositare in cancelleria l’offerta di una somma che se accettata dal singolo aderente o intervenuto costituisce per costui titolo esecutivo nei confronti della medesima.
Chiudiamo l’articolo con un principio del Diritto Comunitario che può essere riassunto nella formula: "CHI INQUINA PAGA".
Ebbene, ciò significa che non solo le diverse sanzioni amministrative, ma l'obbligo del ripristino - tipico risarcimento del danno ambientale – nonché il risarcimento del danno per i partecipanti al procedimento giudiziale (danni, che, ad esempio, in materia ambientali sono pacifici) deve far parte dei costi imputati all’impresa o al soggetto inquinante.
Da oggi, il prezzo da pagare dovrà tenere conto anche degli eventuali risarcimenti che potranno essere richiesti a mezzo delle Azioni Collettive in materia ambientale, ad es. per gli effetti degli scarichi abusivi o della contaminazione idrica.
S.G.L.A. - Sportello Giuridico Legislativo dell’Ambiente e Studio Legale CNTTV«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. 2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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