LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE DETRAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Pubblichiamo il decreto del 7 aprile 2008,
Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GU n. 97 del 24-4-2008)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007
recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al
citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si
applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con
il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio
2007, della «Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la
quale alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riportava
un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle
«coperture» e dei «pavimenti»;
Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con
il quale sono modificate talune modalita' applicative delle
disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge
n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite
di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008;
Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in
base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347
della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione
di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007,
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a
gas o ad assorbimento funzionanti a gas;
Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto
19 febbraio 2007 si e' ritenuto opportuno rinviare l'individuazione
delle modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato
art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa
agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle
trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative del
citato art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente
agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di
consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla
legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo art. 1,
comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonche' di apportare modifiche
al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta
dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del
19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per
le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
c) al comma 5, le parole «del sistema di distribuzione» sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonche', di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di
distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008»;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore
(COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita'
o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi'
come definito dalla decisione della Commissione europea
dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica alle
pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a
gas.
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di
calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e
l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per una uscita
determinate cosi' come definito dalla medesima decisione della
Commissione europea dell'8 novembre 2007.».
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007
recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al
citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si
applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con
il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio
2007, della «Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la
quale alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riportava
un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle
«coperture» e dei «pavimenti»;
Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con
il quale sono modificate talune modalita' applicative delle
disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge
n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite
di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008;
Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in
base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347
della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione
di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007,
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a
gas o ad assorbimento funzionanti a gas;
Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto
19 febbraio 2007 si e' ritenuto opportuno rinviare l'individuazione
delle modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato
art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa
agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle
trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative del
citato art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente
agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di
consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla
legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo art. 1,
comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonche' di apportare modifiche
al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta
dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del
19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per
le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
c) al comma 5, le parole «del sistema di distribuzione» sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonche', di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di
distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008»;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore
(COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita'
o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi'
come definito dalla decisione della Commissione europea
dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica alle
pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a
gas.
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di
calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e
l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per una uscita
determinate cosi' come definito dalla medesima decisione della
Commissione europea dell'8 novembre 2007.».
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