CLASS ACTION: Forumenergia, Amici della Terra e Studio Legale CNTTV a tutela di Ambiente e utenti
E’ arrivata in Italia la class action o azione collettiva.
L’ordinamento italiano, da oggi, contempla l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori/utenti.Dal prossimo luglio 2008 i diritti e gli interessi degli utenti pregiudicati da illeciti legati all'energia e all'ambiente in genere (e non solo), potranno trovare tutela nelle azioni collettive ottenendo sia la remissione in pristino ma anche un risarcimento del danno.
La Legge Finanziaria 2008 [1] ha, infatti, previsto all'art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli utenti/consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ovvero dei cittadini, che singolarmente sono indifesi, ma assieme possono fare molto.
Lo Studio Legale CNTTV supporterà i cittadini nello studio delle questioni che potranno essere sottoposte allo Studio Legale per un primo vaglio circa la loro fattibilità.
Ma vediamo, in poche parole, cosa dispone la legge e le peculiarità della nuova normativa.
La legge recentemente approvata dal Parlamento ha come vedremo caratteristiche diverse che, più che una azione di classe la qualificano come un'azione di gruppo. Vediamo perché.
A) Legittimazione attiva
Tutti hanno la possibilità di agire citando in giudizio l'Impresa che ha inquinato etc etc attraverso, alternativamente,
- le Associazioni dei consumatori legalmente riconosciute in quanto iscritte nell'Albo Nazionale previsto dalla legge;
- le Associazioni che sono adeguatamente rappresentative degli interessi fatti valere, come quelle, ad esempio, ambientaliste;
- i Comitati (costituiti appositamente per tutelare i diritti che si chiede vangano tutelati con la causa promossa attraverso l'azione collettiva).
Questa rappresenta una novità rispetto al progetto di legge e costituisce un indubbio allargamento dei soggetti legittimati.
B) Ambito di applicazione
La legge nasce a "tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti".
L'ambito di applicazione è quindi delimitato dai concetti di consumatore e di utente (la legge è, infatti, inserita nel codice del consumo del quale costituisce l'art. 140).
L'azione, tuttavia, pur nascendo nell'ambito contrattuale ed esplicando in esso i suoi effetti principali, è pensata per la tutela contro "atti illeciti extracontrattuali" (come, a titolo esemplificativo, i danni all'ambiente).
Dunque, se da una parte, vi si ricomprende tutte le casistiche dei contratti di cui all'art. 1342 del codice civile ed in quelle, comunque di origine contrattuale, nelle quali sono "lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti" per "pratiche commerciali scorrette" o per "comportamenti anticoncorrenziali", vi è anche contemplata l'ipotesi della "conseguenza di atti illeciti extracontrattuali".
C) Il diritto tutelato
La legge tutela il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme.
Pur non venendo contemplata la esplicita possibilità di dichiarare la risoluzione dei contratti riteniamo che la stessa la si possa individuare e ricomprendere nella restituzione delle somme che fa venir meno la struttura sinallagmatica del contratto medesimo.
Sarà la dottrina e la giurisprudenza,a seguito dei primi casi di azioni collettive a dover provvedere a riempire i vuoti.
D) La partecipazione
I "consumatori e gli utenti" potranno comunicare la propria adesione o addirittura intervenire nel giudizio anche successivamente all'instaurazione dell'azione promossa dalla Associazione e/o Comitato, e cioè anche dopo che il Tribunale avrà deliberato se l'associazione o il comitato preponente sono "adeguatamente rappresentativi "e sulla "ammissibilità della domanda"e fino alla chiusura dell'istruttoria (in questo caso diventandone parte).
Si ricorda che l'adesione o l'intervento sono fondamentali perché solo questi soggetti possono giovarsi della decisione del Tribunale e possono conseguentemente ottenere il risarcimento del danno e se del caso al restituzione delle somme.
E) La pubblicità
Il Tribunale, con la decisione circa l'ammissibilità della domanda, dispone anche sulla pubblicità da dare alla pendenza del giudizio al fine di consentire a più soggetti possibile di esserne informati e decidere se partecipare con l'adesione o con l'intervento.
F) La decisione
"Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio."
"Se possibile allo stato degli atti il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente".
Dalla lettera della legge appare possibile superare la fase successiva della determinazione del risarcimento del danno o delle restituzioni che è demandata ad una camera di conciliazione.
L'impresa convenuta può comunque da questo momento ed in particolare entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza depositare in cancelleria l'offerta di una somma che se accettata dal singolo aderente o intervenuto costituisce per costui titolo esecutivo nei confronti della medesima.
Chiudiamo l'articolo con un principio del Diritto Comunitario che può essere riassunto nella formula: "CHI INQUINA PAGA".
Ebbene, ciò significa che non solo le diverse sanzioni amministrative, ma l'obbligo del ripristino - tipico risarcimento del danno ambientale - nonché il risarcimento del danno per i partecipanti al procedimento giudiziale (danni, che, ad esempio, in materia ambientali sono pacifici) deve far parte dei costi imputati all'impresa o al soggetto inquinante.
Da oggi, il prezzo da pagare dovrà tenere conto anche degli eventuali risarcimenti che potranno essere richiesti a mezzo delle Azioni Collettive in materia ambientale, ad es. per gli effetti degli scarichi abusivi o della contaminazione idrica.
S.G.L.A. - Sportello
Giuridico Legislativo dell'Ambiente
e
Studio Legale CNTTV
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